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Il nuovo Statuto FISR

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A seguito della legge n.8 dell’11/1/2018, il 4 settembre 2018 il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato un aggiornamento dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Si tratta di principi base che debbono essere obbligatoriamente recepiti negli Statuti federali
Come accade di consueto in queste occasioni, l’aggiornamento degli Statuti viene operato tramite l’intervento di un Commissario ad Acta nominato dal Coni che provvede ad emanare un decreto di adeguamento dello Statuto, successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni.
Tale prassi si è recentemente conclusa anche per il nostro Statuto, deliberato nella forma definitiva il 16 maggio u.s con delibera n 198, della Giunta Nazionale Coni.
Il nuovo testo è disponibile sul sito federale qui  
Di seguito, si riportano in ordine di articolato, le variazioni più importanti che sono state applicate al testo:
Art. 1: aggiunta la disciplina dello Scooter (monopattino)
Art. 2: aggiunto il comma 4 che regola l’eventuale accorpamento tra federazioni
Art. 3bis: aggiunto un richiamo con il quale la federazione assicura l’adeguamento delle norme di affiliazione e tesseramento ad eventuali di disposizioni generali emanate dal Coni
Art. 13bis: introdotta la limitazione a tre mandati (max 12 anni) per il Presidente, il Consiglio Federale, presidenti regionali e consigli regionali (per l’effettiva entrata in vigore si rimanda all’art. 75 Norma transitoria);
Art. 16: possibilità di indire la convocazione dell’assemblea tramite posta elettronica certificata; invio della convocazione 60 gg prima (era 30 gg); candidature rese pubbliche 30 gg prima (era 15);
Art. 17: contrariamente a prima la validità dell’assemblea si basa solo esclusivamente sulla presenza degli aventi diritto e non più sui voti che i presenti rappresentano; normata la possibilità di effettuare votazioni con sistemi elettronici durante le elezioni e quella di poter esprimere un numero di preferenze anche inferiore ai posti disponibili in una determinata carica;
Art. 18: il presidente dell’assemblea nazionale è indicato dalla federazione d’intesa con il Coni e proposto all’assemblea.
Art. 19: anche il presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla federazione d’intesa con il Coni;
Art. 20: dall’assemblea elettiva per il quadriennio 2021-24 le società, per esercitare il diritto di voto, devono esser regolarmente inscritte al Registro delle Associazioni e Società sportive del Coni.
Art. 22: è stato eliminato il limite che prevedeva la possibilità di rilasciare deleghe alla partecipazione all’assemblea nazionale solo nell’ambito della propria regione; il numero di deleghe possibili è stato rivisto, per avere 4 deleghe aggiuntive la federazione deve avere almeno 801 società aventi diritto (prima era 501);
Art. 23: sempre in tema di assemblea c’è un limite massimo dei voti attribuibili ad una singola società sportiva fissato all’1% del totale dei voti assegnati;
Art. 28: garantisce la presenza di genere all’interno del Consiglio Federale in misura non inferiore a 3 ;
Art. 39: deleghe ammesse alle assemblee regionali, 1 oltre le 50 ( era 1 oltre le 20 società, 2 oltre le 50);
Art. 75: norma transitoria